1. La presente legge entra in vigore alla data di emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 5.
2. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i committenti, secondo i termini e le modalità stabiliti dall'OCSI, procedono alla verifica dei requisiti di sicurezza dei prodotti non acquisiti ai sensi della presente legge.
3. I prodotti non conformi sono sostituiti dai committenti con una o più gare d'appalto da indire entro due mesi dall'esito negativo della verifica effettuata ai sensi del comma 2.
4. Ciascun committente, ove necessario, nel rispetto della propria autonomia, adegua i propri regolamenti alle disposizioni e ai princìpi contenuti nella presente legge e nei decreti e regolamenti previsti dalla stessa legge.